Reclami - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L’attività svolta da parte della Fit2You Broker s.r.l. è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti
da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali o infedeltà dei suoi dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario,

costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso ed è stata stipulata dall’intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000.

 

Il Provvedimento ISVAP n. 24/2008 (come modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 46/2016), disciplina la procedura di presentazione dei Reclami agli intermediari assicurativi. Ai sensi del Regolamento, per Reclamo si intende “dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”.

 

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all’impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, di rivolgersi ad IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi; Il reclamo indirizzato al Broker, avente ad oggetto il suo operato, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori potrà essere presentato compilando il “Modulo per il reclamo a Fit2You Broker S.r.l. reperibile sul sito www.fit2you.it e trasmettendo lo stesso alla Fit2You Broker S.r.l. con una delle modalità ed ai recapiti di seguito indicati: Via posta cartacea: Fit2You Broker S.r.l., Via P. Bertolini 49/51 – 27029 Vigevano (PV) – Via PEC: fit2you@legalmail.it.

 

Qualora il cliente voglia rivolgere reclamo direttamente all’Impresa di Assicurazione, invitiamo a verificare sul sito web dell’impresa interessata eventuali indicazioni sulle modalità di presentazione del reclamo ovvero a contattare la stessa al fine di ricevere tutte le informazioni necessarie.

 

Qualora Fit2You Broker S.r.l. riceva un reclamo che non sia di propria pertinenza in quanto non attinente ad un comportamento proprio, o di propri dipendenti o collaboratori, ma relativo al comportamento tenuto dall’Impresa di assicurazione, Fit2You Broker S.r.l. provvederà a trasmettere senza ritardo il reclamo all’impresa di assicurazione interessata e ad informare il Cliente dell’avvenuta trasmissione. I reclami di pertinenza di Fit2You Broker S.r.l. saranno esaminati dalla funzione reclami della stessa, appositamente istruita in conformità alla normativa applicabile, della quale Fit2You Broker S.r.l. garantisce l’imparzialità di giudizio mediante l’adozione di opportuni presidi organizzativi e procedurali tesi ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.

Fit2You Broker S.r.l. sarà tenuta a rispondere al reclamo entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Fit2You Broker S.r.l. entro il termine sopra previsto, lo stesso potrà rivolgersi all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), Via del Quirinale n. 21, 00187 – Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario.

 

In relazione ad eventuali controversie, il Cliente potrà inoltre ricorrere ai sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale, ivi incluso il Procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs n. 28/2010 (così come successivamente modificato ed integrato dal D.L. del 2013 n. 69 e s.m.i., convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, dal D.L. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. 162/2014 ed altre modifiche o integrazioni) nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Sul punto si precisa peraltro che in relazione a controversie relative a contratti assicurativi, in generale, il procedimento di mediazione obbligatoria costituisce condizione di procedibilità della domanda all’Autorità Giudiziaria.

 

Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap con sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma (RM) sito web www.consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza RCA professionale di cui sopra.